IMU 2020: ecco chi deve pagare la prima rata del 16 giugno 2020! Chiarimenti, esenzioni, novità

13/06/2020
La scadenza è fissata al 16 giugno 2020
Chi paga l’IMU il 16 giugno 2020
La Legge di Bilancio 2020 ha unificato IMU e TASI, nel senso che la TASI non esiste più. Devono versare l’acconto IMU il prossimo 16 giugno 2020:
- i proprietari di immobili considerati di lusso (categoria catastale A1, A8 e A9) e usati come abitazione pricipale;
- i proprietari di seconde case, a prescindere dalla classificazione al catasto.
Chi non deve pagare l’IMU
La nuova IMU non è quindi dovuta se l’abitazione principale rientra in una delle seguenti categorie catastali:
- A2 civile abitazione;
- A3 abitazioni di tipo economico;
- A4 abitazioni di tipo popolare;
- A5 abitazioni di tipo ultrapopolare;
- A6 abitazioni di tipo rurale;
- A7 abitazioni in villini.
Quanto si paga e gli interessi per tardivo pagamento
La prima rata consiste al versamento della metà di quanto versato per IMU e TASI nel 2019. Il pagamento deve essere effettuato anche in pendenza dell'approvazione delle aliquote da parte del Comune che verranno determinato entro il 31 luglio.
I cittadini che non avevano immobili nel 2019, e quindi non hanno pagato IMU e TASI lo scorso anno, ma che hanno comprato casa nei primi mesi del 2020, possono pagare a saldo il 16 dicembre 2020, evitando di pagare l’acconto il prossimo 16 giugno.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per il pagamento della prima rata IMU con la risoluzione n. 29 del 29 maggio 2020.
NB – per chi pagherà in ritardo, ci saranno degli interessi. Se si versa oltre la data stabilita, si dovrà calcolare sul totale un tasso di interesse dello 0,05% annuo. Nello specifico,
- se si paga entro 14 giorni dalla scadenza, la sanzione fissa è dello 0,1% giornaliero.
- se si paga tra il 15° ed il 30° giorno successivo alla scadenza, la sanzione ammonterà all’1,5%.
- se la tassa viene versata in una tempistica che va dal 30° giorno di ritardo al 90° giorno, la sanzione fissa arriverà all’1,67%.
- dopo il 90° giorno di ritardo, la sanzione fissa sarà del 3,75%. Se non si provvederà a versare l’importo nemmeno dopo quest’ultima tempistica, verrà applicata una sanzione del 30%.
Alberghi, residence e altre strutture turistiche esentate dall’IMU
Il Decreto Rilancio ha, infine, disposto l’abolizione della prima rata IMU per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2, ovvero:
- agriturismi;
- villaggi turistici;
- ostelli della gioventù;
- rifugi di montagna;
- colonie marine e montane;
- affittacamere per brevi soggiorni;
- case e appartamenti per vacanze;
- bed & breakfast;
- residence e campeggi.
Rientrano tra gli immobili esenti anche gli stabilimenti balneari marittimi, lacunali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali.
NB – per poter beneficiare di tale agevolazione fiscale, i possessori di tali immobili devono essere anche i gestori delle attività.
Come si effettua il pagamento
- modello F24, anche tramite home banking;